Faenza – Anche a Faenza piovono le disdette dei viaggi in aereo. Causa i drammatici avvenimenti di New York sono tanti coloro che pur prenotati intendono rinunciare a viaggi negli Usa o verso i paesi del mondo arabo. Le ragioni sono evidenti. Ma oltre a dover cambiare i programmi, spesso arriva anche una sorpresa. Vi sono agenzie che hanno avvertito i loro clienti che in caso di recesso verrà trattenuto fino al 70% del prezzo del viaggio a titolo di penale. Proprio a tale proposito una serie di denunce sono arrivate all’Unc, l’unione dei consumatori con sede a Faenza in via Laderchi. “Per fare un esempio – afferma Alessandro Drei legale dell’associazione - nel mese di giugno un signore prenota un pacchetto volo e alloggio a New York per partecipare alla Maratona di novembre, versando buona parte del prezzo del pacchetto. Sennonché subito dopo l’attentato corre in agenzia per manifestare la sua intenzione di recedere dal contratto, ma si sente rispondere che l’agenzia tratterrà il 30% del prezzo complessivo. Questo perché, il recesso non è stato comunicato almeno 60 giorni prima della partenza, come prevede il contratto”. In un altro caso invece: “l’agenzia - continua Drei - pretendeva di trattenere addirittura il 70% del costo del pacchetto, con evidente sgomento del consumatore”. Ma cosa dice la legge in merito? Per l’avvocato non vi sono dubbi: “se una clausola prevista in un contratto è contraria ad una disposizione di legge, prevale la disposizione di legge. E a regolare la materia c’è proprio il D. Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995, pertanto tali pratiche sono assolutamente illegittime, anche se la penale è prevista dal contratto”. Infatti qualora la disdetta “dipenda da fatto non imputabile” al consumatore stesso (sommosse, terrorismo, epidemie, guerre eccetera) l’operatore turistico non può pretendere penali e deve restituire l’intera caparra eventualmente incassata. “Mi sembra del tutto evidente – sostiene l’avvocato che ha preso le difese dei consumatori - che i fatti accaduti negli Usa rientrino in questa fattispecie, e vi siano persone con pieno diritto al rimborso”. Attenzione però: tale legge si applica solo ai “pacchetti turistici” che comprendono almeno due elementi fra “trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio, che costituiscono una parte significativa del pacchetto turistico (es. visite, escursioni, guide, ecc…)”. In pratica a colui che ha prenotato solo il viaggio o solo l’alloggio, non sarà applicabile la legge “bensì la disciplina generale - conclude l'esperto - dettata dal codice civile che, pur non prevedendo una norma specifica, in casi di tale gravità consente comunque di avere delle buone possibilità di risolvere il contratto”. Solo se la destinazione del viaggio è verso altri Paesi sarà necessario valutare la “pericolosità” per l’incolumità del viaggiatore italiano.
Francesco Donati